Progettazione antincendio Autorimessa Torino
Real Domus si occupa della progettazione antincendio autorimesse e garage a Torino, con relativa presentazione della pratica presso il comando dei vigili del fuoco.
Progettazione Antincendio Autorimesse Torino
Real Domus, avvalendosi della collaborazione di studi tecnici specializzati, si occupa della progettazione antincendio autorimessa Torino, dalla stesura dei disegni tecnici di progetto e redazione della relazione illustrativa, alla presentazione della pratica al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
La redazione della pratica di esame progetto da presentare presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco comprende, oltre alla stesura del progetto, la relazione illustrativa e l'esecuzione dei disegni di progetto, con i relativi dati caratteristici, accessi vari per verifiche della pratica e colloqui con i tecnici. Real Domus, inoltre, si occupa della redazione della pratica di inizio attività (mediante S.C.I.A.), con raccolta documentale delle certificazioni (da produrre a cura del Committente), stesura della documentazione tecnica a corredo della pratica e presentazione della pratica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Il decreto 21 febbraio 2017 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017, contiene nell’allegato 1 la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le attività di autorimessa esistenti e di nuova realizzazione, con superficie complessiva coperta superiore a 300 m², individuate con il numero 75 nell’allegato I del Dpr n. 151 del 1° agosto 2011. La nuova normativa antincendio autorimesse riguarda le autorimesse, esistenti o di nuova realizzazione, con superficie superiore a 300 mq (così come indicato nell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151). Per “autorimessa” si intende un'”area coperta, con servizi annessi, destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli“. Essa può essere privata, pubblica o autosilo, cioè “volume interno ad opera di costruzione destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli, eseguita esclusivamente a mezzo di monta auto”. Non rientrano in tale ambito, secondo la nuova regola tecnica verticale, le “aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio coperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l’altezza del piano di parcamento” e gli spazi “destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell’area”.