Detrazioni fiscali ristrutturazione edilizia e Bonus casa
Guida alle detrazioni fiscali Irpef 2019 per ristrutturazione edilizia: tutto quello che c'è da sapere sulla bonus casa per ristrutturazioni.
Detrazioni Fiscali per Ristrutturazione Edilizia
Real Domus ha raccolto in questo articolo tutto ciò che devi sapere in materia di agevolazioni e detrazioni fiscali irpef, qualora tu voglia eseguire opere di ristrutturazione edilizia nel 2019. Le detrazioni per risparmio energetico sono disciplinate dalla legge finanziaria emanata per l'anno in cui sono state effettuate le spese, per cui è necessario informarsi anno per anno per conoscere le eventuali proroghe e/o modifiche a cui sono sottoposte.
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione fiscale dall’ Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire di una detrazione fiscale più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione fiscale deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione fiscale spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
È confermato che la detrazione spettante con riferimento alle spese sostenute per interventi consistenti nell’adozione di misure antisismiche e nell’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, così come prevista dai commi da 1-bis a 1-sexies del citato art. 16 è fruibile anche da:
• Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;
• Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di “in house providing” costituiti ed operanti al 31.12.2013.
• Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.